QUADRO DI SINTESI DEGLIADEMPIMENTI
Con il Decreto Legge numero 124 del 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023, è stata istituita la ZES (Zona Economica Speciale) unica, con entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2024. Il nuovo quadro normativo ha comportato il superamento delle precedenti otto zone economiche speciali vigenti fino al 31 dicembre del 2023, e comprende diverse regioni quali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Secondo la relazione di accompagnamento al Decreto Legge sud, la nuova impostazione è stata elaborata poiché il sistema precedente non risultava funzionale rispetto allo scopo della disciplina che le ha istituite, ovvero la promozione dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, grazie ad una strategia unitaria di rilancio del sistema produttivo.
Con l’istituzione della ZES unica, sarà possibile il rilascio in via telematica di una ricevuta indicante i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere; superati gli stessi, il silenzio delle istituzioni equivale ad accoglimento dell’istanza relativa all’avvio dell’attività.
Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, inoltre, la struttura di missione deve convocare la conferenza dei servizi.
Infine, viene confermato lo strumento del credito di imposte per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati
a: strutture produttive, acquisto terreni, acquisizione realizzazione o ampliamento immobili strumentale agli investimenti.
Rispetto a quanto previsto dalla previdente normativa, le intensità del credito d’imposta sono state modificate in base alla nuova “Carta Nazionale degli Aiuti a finalità regionale 2022 – 2027”.
Dimensione Impresa | Basilicata, Molise, Sardegna | Campania, Puglia, Calabria, Sicilia | Abruzzo |
Piccola | 50% | 60% | 35% |
Media | 40% | 50% | 25% |
Grande | 30% | 40% | 15% |
In base all’articolo 6, comma 5, del Decreto Legge 124 del 2023, il credito di imposta è cumulabile con aiuti “de minimis”, oltre che con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi a beneficio, condizione che tale cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo d’aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Rispetto a quanto indicato in precedenza, per la ZES unica non è stata riproposta la riduzione del 50% dell’IRES derivanti dallo svolgimento dell’attività nella ZES.
Anche la nuova normativa, come la precedente, consente la possibilità di istituire Zone Franche Doganali intercluse su indicazioni della struttura di missione o su iniziative delle autorità di sistema portuale. Al momento, solo Puglia e Molise hanno istituito le nuove Zone Franche Doganali in Italia.
Le Zone Franche Doganali consentiranno alle imprese di importare, stoccare, manipolare e trasformare
le merci in sospensione di dazi doganali e Iva, oltre che di godere delle semplificazioni amministrative
(tempi certi celeri per il rilascio delle autorizzazioni uniche) e delle agevolazioni fiscali, nonché del credito d’imposta previste in area ZES, determinando notevolissimi vantaggi competitivi alle imprese sul mercato globale.
Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dall’articolo 2 del Regolamento UE numero 651 del 2014 riguardano:
I. acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari impianti attrezzature varie destinate a strutture protettive già esistenti o che vengano impiantate sul territorio;
II. acquisto terreni;
III. acquisizione, realizzazione ed ampliamento immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commissionato alla quota di costo complessivo degli investimenti reali, realizzato dal 1 gennaio al 15 novembre 2024 ed è soggetto a rispetto dei seguenti requisiti:
I. il valore dei terreni degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
II. l’investimento minimo è pari ad euro 200.000; l’importo massimo è pari ad euro 100 milioni. Il credito d’imposta è rideterminato se:
I. i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successiva a quello di acquisizione o ultimazione;
II. entro il quinto periodo successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi.
Il credito di imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree oggetto di agevolazione per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
Lo Studio resta disponibile per quant’altro necessitasse.
Cordialità.
Di Nunzio dr Salvatore
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