Decreto Legge 39/2024 Il ravvedimento speciale per gli anni 2021 (art. 7 comma 7)
Il Decreto Legge 39 del 2024 (c.d. decreto agevolazioni fiscali) contiene novità in merito al ravvedimento speciale, istituto introdotto dalla legge di Bilancio 2023 per stimolare la regolarizzazione spontanea di errori commessi in sede di compilazione delle dichiarazioni annuali, in cambio di un regime sanzionatorio di favore con una riduzione pari ad 1/18 del minimo edittale (pari al 30%) con applicazione, quindi, di sanzioni pari a 1,66%.
Trattasi di una particolare tipologia di ravvedimento operoso che per un determinato periodo di tempo si affiancherà al ravvedimento ordinario disciplinato dall’art. 13 D.Lgs. 472/97 e che offrirà ai contribuenti la possibilità di sanare spontaneamente errori ed omissioni commessi in relazione alle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 nonché a tutti gli anni d’imposta precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini di decadenza dall’esercizio dell’attività accertativa, accedendo a un regime sanzionatorio di particolare favore.
L’articolo 7 comma 7 del ha esteso l’applicazione a tutte violazioni commesse anche per gli anni 2021 e precedenti con una remissione in termini per coloro che non ne avessero già beneficato entro il 30 settembre 2023 (poi prorogato al 20 dicembre).
7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. |
Da un punto di vista operativo, per perfezionare l’intera procedura i contribuenti interessati dovranno entro il nuovo termine del 31 maggio 2024:
- presentare una dichiarazione integrativa per eliminare gli errori;
- pagare le sanzioni ex lege irrogabili beneficiando di una riduzione pari ad 1/18 del minimo edittale;
- versare le imposte e gli interessi calcolati al tasso legale;
- versare in un’unica soluzione il quantum dovuto con modello F24.
In alternativa, si potrà optare per una particolare e specifica forma di pagamento rateale che impone:
- entro il 31 maggio 2024, il versamento integrale dell’importo corrispondente alle cinque delle otto rate (30 settembre 2023, 30 ottobre, 30 novembre, 20 dicembre, 31 marzo 2024) che sarebbero state versate in caso di tempestivo accesso (30 settembre 2023) al primo ravvedimento speciale;
- entro il 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre del 2024, il versamento delle ultime tre rate residue, con applicazione di interessi del 2% annuo a decorrere dal 1°giugno.
Come per le precedenti versioni dell’istituto, il mancato pagamento di una delle rate successive a quella del 31 maggio 2024 comporterà esclusivamente la decadenza dal beneficio della rateazione (conservando il regime sanzionatorio speciale) con iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti e con l’aggiunta della sanzione pari al 30% dell’imposta non versata oltre che degli interessi ex art. 20 D.P.R. 602/73.
Sarà possibile accedervi anche nei casi in cui l’A.F. abbia già intrapreso controlli , notificando inviti e questionari o effettuando verifiche fiscali; il suo utilizzo, tuttavia, sarà impedito dalla notifica di avvisi di accertamento, atti di recupero, atti di contestazione ed irrogazioni sanzione, comprese le comunicazioni derivanti da controlli formali ex art. 36-ter DPR 600/73.
La regolarizzazione in esame non è mai consentita per:
- le violazioni formali e/o intercettabili dai controlli c.d. automatizzati;
- le violazioni commesse tramite l’omessa presentazione di una delle dichiarazioni annuali;
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
- le violazioni sostanziali che astrattamente rilevabili da controllo automatizzato e
- le violazioni degli obblighi del monitoraggio fiscale.
Possono essere oggetto di ravvedimento speciale, invece:
- le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’IVIE ed all’IVAFE;
- le violazioni prodromiche a quelle dichiarative ed anche quelle non collegabili alla dichiarazione annuale o comunque non assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione annuale.
Si resta disponibili per quant’altro necessiti.
Di Nunzio Dr Salvatore